PREVENZIONE E SICUREZZA
Accesso di estranei ai
locali scolastici
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe
altre persone in funzione di "esperti" a supporto
dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta,
l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti"
permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente
necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni
caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza
della classe resta del docente.
2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di
autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo
delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si
svolgono le attività didattiche.
3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte
d'accesso esclusa quella in cui presta servizio di vigilanza
il collaboratore scolastico addetto.
4. Chiunque ha la possibilità di consultare l'albo
d’Istituto per la consultazione degli atti esposti durante
le ore di apertura della scuola; può accedere all'Ufficio
del Dirigente Scolastico e di Segreteria durante l'orario di
apertura dei medesimi.
5. I tecnici che operano alle dipendenze delle
Amministrazioni Comunali possono accedere ai locali
scolastici per l'espletamento delle loro funzioni previa
comunicazione al Dirigente Scolastico o al Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione.
6. I rappresentanti e gli agenti di commercio, qualora
dovessero recarsi nei plessi, dovranno qualificarsi esibendo
il tesserino di riconoscimento.
7. La presenza di esperti viene annotata di volta in volta
su apposito registro e controfirmata dagli stessi.
Circolazione di mezzi
all’interno dell’area scolastica
1. È consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei
plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le veci di alunni
portatori di handicap per un ingresso e una uscita più
agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni.
2. L'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi
recintati di pertinenza della scuola sono riservati agli
insegnanti ed al personale ATA.
3. Moto, motorini e biciclette devono essere sistemati in
modo ordinato solo ed esclusivamente nelle aree destinate a
raccogliere tali mezzi.
4. I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la
scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi di cui
trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per
eventuali furti o danni a carico dei mezzi medesimi.
5. I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza
allorché transitano su aree interne di pertinenza della
scuola.
6. I veicoli degli operatori che devono effettuare
interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed i
veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree
procedendo a passo d'uomo e con prudenza.
- Rischio ed emergenza
1. Tra il personale interno devono essere individuato gli
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
dell’Istituto con il compito di controllare che non vi siano
impedimenti in caso di emergenza e coordinare le simulazioni
di uscita in emergenza.
- Obblighi dei lavoratori
1. Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela
della propria sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli
effetti delle sue azioni o omissioni, come normato dal D.lgs
81/2008, art.18.
- Sicurezza degli alunni
1. La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta.
Gli insegnanti devono vigilare e prestare la massima
attenzione in ogni momento della giornata scolastica e
durante ogni tipo di attività (didattica, ludica,
accoglienza, refezione, ecc.), perché venga previsto ed
eliminato ogni possibile rischio. In particolare devono:
• rispettare rigorosamente l’orario di assunzione del
servizio;
• controllare scrupolosamente la sezione/classe sia in spazi
chiusi sia aperti;
• stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza
sia effettiva;
• applicare le modalità di plesso per accoglienza/cambio
docenti/gestione delle pause nella didattica/uscita;
• programmare/condurre le attività in modo che sia
effettivamente possibile un reale controllo ed un tempestivo
intervento;
• valutare la compatibilità delle attività che si propongono
con tempi/spazi/ambiente;
• porre attenzione alla disposizione degli arredi e
all’idoneità degli attrezzi;
• non consentire l’uso di palle/palloni in vicinanza di
vetri/lampioni o in altre situazioni a rischio;
• porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni,
liquidi…) che possono rendere pericolose attività che di per
sé non presentano rischi particolari;
• in particolare nella scuola dell’infanzia, evitare da
parte dei bambini l’uso di oggetti appuntiti; evitare l’uso
di oggetti, giochi, parti di giochi troppo piccoli, facili
da mettere in bocca e di oggetti fragili o facili alla
rottura;
• richiedere agli alunni l’assoluto rispetto delle regole di
comportamento.
2. Il personale collaboratore, oltre a quanto previsto nelle
altre parti del presente regolamento, in relazione alla
sicurezza deve:
• svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in
occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
• tenere chiuse e controllate le uscite;
• controllare la stabilità degli arredi;
• tenere chiuso l’armadietto del primo soccorso;
• custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con
le chiavi collocate in luogo non accessibile agli alunni;
• pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici;
• tenere asciutti i pavimenti o utilizzare l'apposito
segnale in caso di pavimento bagnato.
• non lasciare incustodito il carrello per le pulizie.
Somministrazione di
farmaci
1. Nell’ambiente scolastico devono essere disponibili solo i
parafarmaci per le eventuali medicazioni di pronto soccorso.
2. Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di
assoluta necessità, che richiedano da parte degli alunni
l’assunzione di farmaci durante l’orario di frequenza, i
genitori devono consegnare agli insegnanti:
• dichiarazione del medico curante che l’assunzione del
farmaco è assolutamente necessaria negli orari richiesti,
con chiara indicazione, da parte del medico stesso, della
posologia, delle modalità di somministrazione e di qualunque
altra informazione e/o procedura utile o necessaria.
• richiesta scritta per la somministrazione, firmata dai
genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, con
esonero di responsabilità riferita alla scuola e agli
insegnanti.
3. Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta
scritta di somministrazione di farmaci, effettua una
verifica delle strutture scolastiche, mediante
l’individuazione del luogo fisico idoneo per la
conservazione e la somministrazione dei farmaci e concede,
ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali
scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli
alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei
farmaci.
4. Verifica la disponibilità degli operatori scolastici in
servizio a garantire la continuità della somministrazione
dei farmaci. In questo caso è ammessa soltanto la
somministrazione di farmaci che devono essere assunti per
bocca come compresse, sciroppi, gocce, capsule (nota MIUR 25
novembre 2005, prot. n. 2312).
Divieto di fumo
1. È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all’interno
degli edifici scolastici e negli spazi di pertinenza. Ai
sensi del D.L. 104/2013, art. 4 - “Tutela della salute nelle
scuole”, co. 1, il divieto di fumo è esteso anche alle aree
all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie. Al co. 2 viene vietato anche l’utilizzo
delle sigarette elettroniche. Pertanto, è stabilito il
divieto di fumo nei locali di tutti i plessi dell’Istituto
Comprensivo “Gaudenzio Ferrari” e in tutte le pertinenze
dell’Istituto (aree esterne, giardino e/o cortile, ecc.).
2. Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti
esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente
nelle pertinenze dell’Istituto) che non osservino le
disposizioni sul divieto di fumo saranno sanzionati col
pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente. Così come stabilito dall’art. 7 della L. 584/1975,
modificato dall’art. 52 co. 20 della L. 448/2001, dall’art.
189 della L. 311/04, dall’art. 10 della L. 689/1981,
dall’art. 96 del D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è
raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza
di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza
di lattanti o bambini fino a dodici anni. Il pagamento delle
sanzioni deve essere effettuato secondo precise modalità che
verranno comunicate ai contravventori. Per gli alunni
sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai
genitori l’infrazione della norma e la sanzione
amministrativa.